Domande frequenti (FAQ)
Questa sezione del sito è volta a dare risposta alle domande che più frequentemente ci vengono poste dalla clientela.
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LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO
Cosa vuol dire che il mercato dell'energia elettrica è libero?
Significa che i clienti possono scegliere liberamente da quale venditore e a quali condizioni comperare l'energia elettrica; pertanto non sono tenuti ad acquistare l'energia dalla società di vendita legata al Distributore Locale (fornitore predefinito e precedente la liberalizzazione). In ogni caso il Cliente che dovesse scegliere un altro venditore resta collegato all'impresa di distribuzione, che continuerà a gestire la rete elettrica locale - di cui è anche proprietario - ed il contatore, al quale non sono apportate modifiche con il passaggio ad altro operatore di vendita. Tale passaggio è gratuito.
Significa che i clienti possono scegliere liberamente da quale venditore e a quali condizioni comperare l'energia elettrica; pertanto non sono tenuti ad acquistare l'energia dalla società di vendita legata al Distributore Locale (fornitore predefinito e precedente la liberalizzazione). In ogni caso il Cliente che dovesse scegliere un altro venditore resta collegato all'impresa di distribuzione, che continuerà a gestire la rete elettrica locale - di cui è anche proprietario - ed il contatore, al quale non sono apportate modifiche con il passaggio ad altro operatore di vendita. Tale passaggio è gratuito.
Da quando posso scegliere il fornitore di energia elettrica per la mia attività commerciale?
L'attività di vendita è stata liberalizzata gradualmente a partire dal 1999. Dapprima sono stati liberalizzati i clienti con i consumi più elevati, successivamente la liberalizzazione ha interessato i clienti con i consumi più bassi. A partire dal 1° luglio 2004 il mercato è stato liberalizzato a tutte le Partite IVA. Successivamente, dal 1° luglio 2007, anche chi acquista energia elettrica per la propria abitazione può scegliere liberamente la propria società di vendita. Oltre alla vendita, la filiera dell'energia elettrica si compone di altre fasi: produzione o generazione, trasmissione nazionale e distribuzione locale fino al contatore. Trasmissione e distribuzione continueranno ad essere gestite in esclusiva dagli stessi operatori che l'hanno fatto fino ad oggi, perché non sarebbe conveniente duplicare le reti esistenti. La trasmissione è gestita da TERNA, mentre la distribuzione locale è gestita dal Distributore Locale. Le attività di produzione dell'energia elettrica e di importazione sono già state liberalizzate nel 1999.
UTILITA' è un primario operatore di vendita del mercato libero che fornisce energia elettrica a condizioni economiche liberamente negoziate con i suoi clienti.
L'attività di vendita è stata liberalizzata gradualmente a partire dal 1999. Dapprima sono stati liberalizzati i clienti con i consumi più elevati, successivamente la liberalizzazione ha interessato i clienti con i consumi più bassi. A partire dal 1° luglio 2004 il mercato è stato liberalizzato a tutte le Partite IVA. Successivamente, dal 1° luglio 2007, anche chi acquista energia elettrica per la propria abitazione può scegliere liberamente la propria società di vendita. Oltre alla vendita, la filiera dell'energia elettrica si compone di altre fasi: produzione o generazione, trasmissione nazionale e distribuzione locale fino al contatore. Trasmissione e distribuzione continueranno ad essere gestite in esclusiva dagli stessi operatori che l'hanno fatto fino ad oggi, perché non sarebbe conveniente duplicare le reti esistenti. La trasmissione è gestita da TERNA, mentre la distribuzione locale è gestita dal Distributore Locale. Le attività di produzione dell'energia elettrica e di importazione sono già state liberalizzate nel 1999.
UTILITA' è un primario operatore di vendita del mercato libero che fornisce energia elettrica a condizioni economiche liberamente negoziate con i suoi clienti.
Quali sono i vantaggi della liberalizzazione?
I vantaggi principali della liberalizzazione sono di tipo economico –, infatti, sarà possibile risparmiare – e in termini di servizio offerto dai diversi operatori presenti sul mercato. Con la liberalizzazione, infatti, gli operatori saranno in concorrenza tra loro e svilupperanno delle offerte commerciali che risponderanno sempre più alle esigenze dei clienti e proporranno prezzi sempre più convenienti. I clienti, quindi, potranno scegliere liberamente e in qualunque momento di quale fornitore avvalersi. In particolare, UTILITA' propone sul mercato delle offerte commerciali caratterizzate da molteplici servizi aggiuntivi, quali: la trasparenza sia nelle condizioni economico-commerciali che nella fattura, tempi brevi di risposta alle esigenze del cliente grazie alla possibilità di usufruire di consulenti esperti a lui dedicati, una particolare attenzione di UTILITA' rivolta all'efficienza energetica e al rispetto dell'ambiente.
I vantaggi principali della liberalizzazione sono di tipo economico –, infatti, sarà possibile risparmiare – e in termini di servizio offerto dai diversi operatori presenti sul mercato. Con la liberalizzazione, infatti, gli operatori saranno in concorrenza tra loro e svilupperanno delle offerte commerciali che risponderanno sempre più alle esigenze dei clienti e proporranno prezzi sempre più convenienti. I clienti, quindi, potranno scegliere liberamente e in qualunque momento di quale fornitore avvalersi. In particolare, UTILITA' propone sul mercato delle offerte commerciali caratterizzate da molteplici servizi aggiuntivi, quali: la trasparenza sia nelle condizioni economico-commerciali che nella fattura, tempi brevi di risposta alle esigenze del cliente grazie alla possibilità di usufruire di consulenti esperti a lui dedicati, una particolare attenzione di UTILITA' rivolta all'efficienza energetica e al rispetto dell'ambiente.
Ci sono regole nel mercato liberalizzato?
Sì. La liberalizzazione del mercato elettrico avviene nel rispetto della Normativa europea e delle Direttive dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito A.E.E.G., Organo pubblico che monitora e regolamenta il funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del gas in Italia). Si tratta, cioè, di un mercato "regolamentato" che ha l'obiettivo di tutelare i clienti e di realizzare condizioni di libera concorrenza. Pertanto, tutti gli operatori del mercato sono sottoposti ad un attento controllo da parte A.E.E.G che dispone anche di poteri sanzionatori in caso di non rispetto delle regole del mercato ("standard minimi di qualità").
UTILITA', in quanto operatore del mercato libero, nello svolgimento delle sue attività di vendita, si attiene alle regole di mercato sopra citate.
Sì. La liberalizzazione del mercato elettrico avviene nel rispetto della Normativa europea e delle Direttive dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito A.E.E.G., Organo pubblico che monitora e regolamenta il funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del gas in Italia). Si tratta, cioè, di un mercato "regolamentato" che ha l'obiettivo di tutelare i clienti e di realizzare condizioni di libera concorrenza. Pertanto, tutti gli operatori del mercato sono sottoposti ad un attento controllo da parte A.E.E.G che dispone anche di poteri sanzionatori in caso di non rispetto delle regole del mercato ("standard minimi di qualità").
UTILITA', in quanto operatore del mercato libero, nello svolgimento delle sue attività di vendita, si attiene alle regole di mercato sopra citate.
Chi legge il contatore?
Anche per i clienti che cambiano venditore, la lettura del contatore rimarrà prerogativa dell'impresa di distribuzione locale. Sarà invece il venditore a stabilire nel contratto la periodicità con cui dovrà essere letto il contatore, a calcolare quanto dovuto per l'energia consumata, e a emettere la bolletta per il pagamento.
Anche per i clienti che cambiano venditore, la lettura del contatore rimarrà prerogativa dell'impresa di distribuzione locale. Sarà invece il venditore a stabilire nel contratto la periodicità con cui dovrà essere letto il contatore, a calcolare quanto dovuto per l'energia consumata, e a emettere la bolletta per il pagamento.
LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO GAS
Cosa vuol dire che il mercato del gas naturale è libero?
Dal 1° gennaio 2003 si è completato il processo di liberalizzazione del mercato del gas metano, già avviato a giugno del 2000 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°164/2000 (Decreto Letta). Ciò significa che oggi tutti possono scegliere liberamente il proprio fornitore di gas metano pur rimanendo allacciati alla rete di distribuzione locale. Il passaggio ad altro fornitore è gratuito.
Dal 1° gennaio 2003 si è completato il processo di liberalizzazione del mercato del gas metano, già avviato a giugno del 2000 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°164/2000 (Decreto Letta). Ciò significa che oggi tutti possono scegliere liberamente il proprio fornitore di gas metano pur rimanendo allacciati alla rete di distribuzione locale. Il passaggio ad altro fornitore è gratuito.
Cosa cambia con la liberalizzazione?
Le società che erogavano il gas metano hanno separato l'attività di distribuzione da quella di vendita, affidando ciascuna attività ad un'azienda diversa.
Il distributore locale, che opera in un regime di concessione pluriennale, continuerà ad occuparsi della gestione della rete, e quindi della sua manutenzione, dei nuovi allacciamenti e del servizio di pronto intervento gas.
I clienti resteranno allacciati alla rete dell'azienda distributrice locale, ma potranno acquistare il gas metano da una società di vendita diversa.
Ad esempio, per fare un nuovo allaccio un Cliente dovrà prima rivolgersi al proprio distributore locale e poi, per l'attivazione della fornitura vera e propria, potrà rivolgersi ad una qualsiasi società di vendita, come Utilità.
UTILITA' è un primario operatore di vendita del mercato libero che fornisce energia elettrica e gas a condizioni economiche liberamente negoziate con i suoi clienti.
Le società che erogavano il gas metano hanno separato l'attività di distribuzione da quella di vendita, affidando ciascuna attività ad un'azienda diversa.
Il distributore locale, che opera in un regime di concessione pluriennale, continuerà ad occuparsi della gestione della rete, e quindi della sua manutenzione, dei nuovi allacciamenti e del servizio di pronto intervento gas.
I clienti resteranno allacciati alla rete dell'azienda distributrice locale, ma potranno acquistare il gas metano da una società di vendita diversa.
Ad esempio, per fare un nuovo allaccio un Cliente dovrà prima rivolgersi al proprio distributore locale e poi, per l'attivazione della fornitura vera e propria, potrà rivolgersi ad una qualsiasi società di vendita, come Utilità.
UTILITA' è un primario operatore di vendita del mercato libero che fornisce energia elettrica e gas a condizioni economiche liberamente negoziate con i suoi clienti.
Cosa fa il distributore gas?
Il distributore, che opera sul territorio autorizzato con una concessione dell'ente locale, gestisce la rete di distribuzione e provvede, per conto del cliente finale o del venditore, ad allacciare il cliente alla rete del gas e a fare, sempre per conto di questi, tutte le operazioni connesse alla gestione dell'impianto del gas fino al contatore (attivazione, disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori, ecc.). Il distributore è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente).
Il distributore, che opera sul territorio autorizzato con una concessione dell'ente locale, gestisce la rete di distribuzione e provvede, per conto del cliente finale o del venditore, ad allacciare il cliente alla rete del gas e a fare, sempre per conto di questi, tutte le operazioni connesse alla gestione dell'impianto del gas fino al contatore (attivazione, disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori, ecc.). Il distributore è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente).
Il distributore può rifiutare un allacciamento?
Il distributore può rifiutare l'allacciamento al cliente qualora l'impianto interno (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del cliente) non sia in regola con le norme di sicurezza.
Il distributore può rifiutare l'allacciamento al cliente qualora l'impianto interno (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del cliente) non sia in regola con le norme di sicurezza.
Cosa fa il venditore?
Il venditore acquista il gas all'ingrosso e lo vende al cliente finale. Per far arrivare il gas acquistato al cliente finale il venditore ha la necessità di farlo trasportare sulle reti di trasporto nazionale, regionale e locale (reti di distribuzione) e quindi, oltre a sostenere il costo di acquisto del gas, il venditore paga al gestore delle reti di trasporto l'uso della rete e delle altre infrastrutture secondo una tariffa che è fissata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Il venditore è colui che si propone al cliente per fornirgli il gas, ed è il soggetto con cui il cliente stipula il contratto per l'acquisto del gas. Il venditore può anche tenere, per conto del cliente, i rapporti con il distributore per tutte quelle attività che sono connesse agli allacciamenti o ai lavori da effettuare sulla rete di distribuzione.
Il venditore acquista il gas all'ingrosso e lo vende al cliente finale. Per far arrivare il gas acquistato al cliente finale il venditore ha la necessità di farlo trasportare sulle reti di trasporto nazionale, regionale e locale (reti di distribuzione) e quindi, oltre a sostenere il costo di acquisto del gas, il venditore paga al gestore delle reti di trasporto l'uso della rete e delle altre infrastrutture secondo una tariffa che è fissata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Il venditore è colui che si propone al cliente per fornirgli il gas, ed è il soggetto con cui il cliente stipula il contratto per l'acquisto del gas. Il venditore può anche tenere, per conto del cliente, i rapporti con il distributore per tutte quelle attività che sono connesse agli allacciamenti o ai lavori da effettuare sulla rete di distribuzione.
Cosa fare in caso di emergenza?
Come in passato, è il distributore locale - alla cui rete il cliente è allacciato - che provvede a garantire il servizio di pronto intervento 24 ore su 24. In caso di emergenza è necessario quindi telefonare al numero di "pronto intervento" della zona di competenza. Si ricorda che il numero telefonico a cui rivolgersi è indicato in fattura.
Come in passato, è il distributore locale - alla cui rete il cliente è allacciato - che provvede a garantire il servizio di pronto intervento 24 ore su 24. In caso di emergenza è necessario quindi telefonare al numero di "pronto intervento" della zona di competenza. Si ricorda che il numero telefonico a cui rivolgersi è indicato in fattura.
Utilità provvede anche a nuovi allacciamenti?
No, perché la nuova normativa prevede la separazione della attività di vendita da quella di distribuzione.
Ci si deve quindi preventivamente rivolgere al proprio distributore locale che procederà all'allacciamento e provvederà a comunicare ad Utilità gli estremi della nuova utenza.
No, perché la nuova normativa prevede la separazione della attività di vendita da quella di distribuzione.
Ci si deve quindi preventivamente rivolgere al proprio distributore locale che procederà all'allacciamento e provvederà a comunicare ad Utilità gli estremi della nuova utenza.
IL SERVIZIO ELETTRICO NEL MERCATO LIBERALIZZATO
Cosa cambia nella fornitura dell'energia elettrica con la liberalizzazione?
Prima della liberalizzazione del 1° gennaio 2004, i clienti Partita IVA dovevano rivolgersi esclusivamente al loro distributore locale per tutti gli aspetti legati alla fornitura di energia elettrica, ossia sia per quelli di carattere tecnico che commerciale. La gestione della rete e degli aspetti commerciali della fornitura (prezzo, bollette, ecc.), infatti, erano effettuate dalla stessa impresa.
Con la liberalizzazione, il cliente può scegliere liberamente l'operatore di vendita cui rivolgersi al fine di soddisfare le proprie esigenze, pur restando collegato al Distributore Locale che gestisce la rete e si occupa della trasmissione dell'energia fino al contatore. Ciò avviene in quanto è antieconomico duplicare le reti, pertanto una stessa rete (quella del Distributore Locale) potrà essere utilizzata da più società di vendita.
Gli aspetti tecnici della fornitura sono invece gestiti dal distributore locale che fa transitare l'energia elettrica sulla propria rete fino al contatore del cliente garantendo continuità ed efficienza della fornitura stessa. Inoltre, il distributore locale interviene anche in caso di guasto degli impianti o del contatore del cliente.
Prima della liberalizzazione del 1° gennaio 2004, i clienti Partita IVA dovevano rivolgersi esclusivamente al loro distributore locale per tutti gli aspetti legati alla fornitura di energia elettrica, ossia sia per quelli di carattere tecnico che commerciale. La gestione della rete e degli aspetti commerciali della fornitura (prezzo, bollette, ecc.), infatti, erano effettuate dalla stessa impresa.
Con la liberalizzazione, il cliente può scegliere liberamente l'operatore di vendita cui rivolgersi al fine di soddisfare le proprie esigenze, pur restando collegato al Distributore Locale che gestisce la rete e si occupa della trasmissione dell'energia fino al contatore. Ciò avviene in quanto è antieconomico duplicare le reti, pertanto una stessa rete (quella del Distributore Locale) potrà essere utilizzata da più società di vendita.
Gli aspetti tecnici della fornitura sono invece gestiti dal distributore locale che fa transitare l'energia elettrica sulla propria rete fino al contatore del cliente garantendo continuità ed efficienza della fornitura stessa. Inoltre, il distributore locale interviene anche in caso di guasto degli impianti o del contatore del cliente.
Perché è separata la gestione degli aspetti tecnici della fornitura da quella degli aspetti commerciali?
Tale separazione è stata attuata in rispetto ad un Decreto (Decreto 73/07) previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.), che impone l'obbligo di separazione funzionale e societaria tra attività di distribuzione e attività di vendita per i distributori locali con più di 100.000 clienti finali (“unbundling”). In tal modo, è possibile tutelare maggiormente il cliente ed incentivare la libera concorrenza sul mercato onde evitare eventuali abusi di posizioni dominanti da parte di alcuni operatori.
Tale separazione è stata attuata in rispetto ad un Decreto (Decreto 73/07) previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.), che impone l'obbligo di separazione funzionale e societaria tra attività di distribuzione e attività di vendita per i distributori locali con più di 100.000 clienti finali (“unbundling”). In tal modo, è possibile tutelare maggiormente il cliente ed incentivare la libera concorrenza sul mercato onde evitare eventuali abusi di posizioni dominanti da parte di alcuni operatori.
Con la liberalizzazione cambia la qualità commerciale del servizio?
No, perché sia le società di vendita che i distributori locali devono garantire gli standard minimi di qualità previsti dall'Autorità al fine di tutelare i clienti. Con la concorrenza, infatti, le società di vendita saranno stimolate a migliorare la qualità del loro servizio rispetto agli standard minimi stabiliti dall'Autorità e a proporre un ampio ventaglio di offerte commerciali al fine di soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di clienti.
E' importante quindi che il cliente, nel selezionare il suo fornitore di energia elettrica, valuti non solo l'aspetto economico della fornitura, ma anche la qualità del servizio (affidabilità e serietà del fornitore, trasparenza nella negoziazione, tempestività di risposta ai chiarimenti richiesti dal cliente, correttezza e frequenza delle bollette, ecc.)
No, perché sia le società di vendita che i distributori locali devono garantire gli standard minimi di qualità previsti dall'Autorità al fine di tutelare i clienti. Con la concorrenza, infatti, le società di vendita saranno stimolate a migliorare la qualità del loro servizio rispetto agli standard minimi stabiliti dall'Autorità e a proporre un ampio ventaglio di offerte commerciali al fine di soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di clienti.
E' importante quindi che il cliente, nel selezionare il suo fornitore di energia elettrica, valuti non solo l'aspetto economico della fornitura, ma anche la qualità del servizio (affidabilità e serietà del fornitore, trasparenza nella negoziazione, tempestività di risposta ai chiarimenti richiesti dal cliente, correttezza e frequenza delle bollette, ecc.)
Se cambio il mio fornitore di energia elettrica, potranno aumentare le interruzioni o gli sbalzi di tensione?
No, perché il venditore non è responsabile di quanto accade alle infrastrutture di rete (distribuzione e trasmissione) o di produzione. Queste continuano ad essere gestite dagli stessi soggetti, i quali sono sottoposti ad una attenta disciplina da parte dell'Autorità cui devono periodicamente rendere conto in merito agli standard di qualità raggiunti (i cosiddetti “standard specifici di qualità”). In particolar modo, le imprese di distribuzione devono attenersi agli standard stabiliti in merito al miglioramento della continuità del servizio, conseguiti riducendo il numero e la durata delle interruzioni/sbalzi di tensione. In alcuni casi è addirittura previsto che il distributore debba risarcire automaticamente il cliente in caso di mancato rispetto di tali obiettivi.
No, perché il venditore non è responsabile di quanto accade alle infrastrutture di rete (distribuzione e trasmissione) o di produzione. Queste continuano ad essere gestite dagli stessi soggetti, i quali sono sottoposti ad una attenta disciplina da parte dell'Autorità cui devono periodicamente rendere conto in merito agli standard di qualità raggiunti (i cosiddetti “standard specifici di qualità”). In particolar modo, le imprese di distribuzione devono attenersi agli standard stabiliti in merito al miglioramento della continuità del servizio, conseguiti riducendo il numero e la durata delle interruzioni/sbalzi di tensione. In alcuni casi è addirittura previsto che il distributore debba risarcire automaticamente il cliente in caso di mancato rispetto di tali obiettivi.
Cosa cambia nel prezzo di fornitura?
Il prezzo di fornitura dell'energia elettrica prima della liberalizzazione era imposto dall'Autorità con una tariffa che andava a remunerare le diverse fasi della filiera del mercato: generazione, dispacciamento, trasmissione, distribuzione, oneri di sistema e imposte. Con la liberalizzazione, il prezzo per la fornitura di energia elettrica non sarà più imposto dall'Autorità, ma sarà libero e negoziato con la propria società di vendita. Le altre componenti, ossia quelle che remunerano le infrastrutture e gli oneri di sistema, vengono pagate indipendentemente dalla società di vendita che rifornisce il cliente.
Il prezzo di fornitura dell'energia elettrica prima della liberalizzazione era imposto dall'Autorità con una tariffa che andava a remunerare le diverse fasi della filiera del mercato: generazione, dispacciamento, trasmissione, distribuzione, oneri di sistema e imposte. Con la liberalizzazione, il prezzo per la fornitura di energia elettrica non sarà più imposto dall'Autorità, ma sarà libero e negoziato con la propria società di vendita. Le altre componenti, ossia quelle che remunerano le infrastrutture e gli oneri di sistema, vengono pagate indipendentemente dalla società di vendita che rifornisce il cliente.
Chi si occupa dei nuovi allacciamenti nel mercato liberalizzato?
R.1. Nel mercato liberalizzato, sarà sempre l'impresa di distribuzione locale a realizzare gli allacciamenti, posare i contatori ed attivare la fornitura. L'impresa di distribuzione è, infatti, il soggetto che gestisce la rete di distribuzione ed i contatori di cui è anche proprietaria ed esegue tutti gli interventi necessari al cliente sia sulla rete che sugli impianti (ad esempio, spostare il contatore).
R.2. Qualora il cliente non scelga una società di vendita del mercato libero, dovrà richiedere l'intervento direttamente al suo distributore locale. In caso contrario, potrà chiedere al venditore di interfacciarsi per suo conto col distributore (ad esempio, potrà richiedere per suo conto l'intervento di allacciamento e di attivazione della fornitura).
R.1. Nel mercato liberalizzato, sarà sempre l'impresa di distribuzione locale a realizzare gli allacciamenti, posare i contatori ed attivare la fornitura. L'impresa di distribuzione è, infatti, il soggetto che gestisce la rete di distribuzione ed i contatori di cui è anche proprietaria ed esegue tutti gli interventi necessari al cliente sia sulla rete che sugli impianti (ad esempio, spostare il contatore).
R.2. Qualora il cliente non scelga una società di vendita del mercato libero, dovrà richiedere l'intervento direttamente al suo distributore locale. In caso contrario, potrà chiedere al venditore di interfacciarsi per suo conto col distributore (ad esempio, potrà richiedere per suo conto l'intervento di allacciamento e di attivazione della fornitura).
A chi mi rivolgo in caso di guasti al contatore o agli impianti?
R.1. Al distributore locale. Infatti, è l'impresa di distribuzione il soggetto che gestisce la rete di distribuzione ed i contatori di cui è anche proprietaria. Interventi come riparazioni dei guasti, ripristino dell'alimentazione, ecc. sono di sua competenza. Il numero di telefono del servizio guasti, inoltre, resta invariato, poiché è sempre quello del distributore locale.
R.2. Tuttavia, qualora il cliente avesse già stipulato un contratto di fornitura con un venditore liberamente prescelto potrà chiedere allo stesso di interfacciarsi per suo conto con il distributore locale. In tal caso, il cliente dovrà conferire mandato alla società di vendita mediante apposita firma all'interno del contratto.
R.1. Al distributore locale. Infatti, è l'impresa di distribuzione il soggetto che gestisce la rete di distribuzione ed i contatori di cui è anche proprietaria. Interventi come riparazioni dei guasti, ripristino dell'alimentazione, ecc. sono di sua competenza. Il numero di telefono del servizio guasti, inoltre, resta invariato, poiché è sempre quello del distributore locale.
R.2. Tuttavia, qualora il cliente avesse già stipulato un contratto di fornitura con un venditore liberamente prescelto potrà chiedere allo stesso di interfacciarsi per suo conto con il distributore locale. In tal caso, il cliente dovrà conferire mandato alla società di vendita mediante apposita firma all'interno del contratto.
Se cambio fornitore a chi mi rivolgo per ottenere informazioni commerciali?
Alla nuova società di vendita, che sarà responsabile di tutti gli aspetti commerciali del servizio offerto (consumi, bollette, pagamenti, rimborsi, chiarimenti, reclami…). Inoltre, al fine di una maggior soddisfazione del consumatore finale, le società di vendita potranno interfacciarsi col distributore locale anche per gli aspetti di carattere tecnico della fornitura. In tal modo, il cliente ha il vantaggio di dialogare con un'unica società per tutti gli aspetti della fornitura, sia quelli commerciali che tecnici.
Alla nuova società di vendita, che sarà responsabile di tutti gli aspetti commerciali del servizio offerto (consumi, bollette, pagamenti, rimborsi, chiarimenti, reclami…). Inoltre, al fine di una maggior soddisfazione del consumatore finale, le società di vendita potranno interfacciarsi col distributore locale anche per gli aspetti di carattere tecnico della fornitura. In tal modo, il cliente ha il vantaggio di dialogare con un'unica società per tutti gli aspetti della fornitura, sia quelli commerciali che tecnici.
Se cambio fornitore chi legge il contatore?
R.1. Il distributore. Infatti, anche se il cliente cambia fornitore, la lettura del contatore continuerà ad essere eseguita dall'impresa di distribuzione con periodicità dallo stesso definita. Sarà invece la società di vendita a calcolare l'importo dovuto dal cliente per l'energia consumata e ad emettere la relativa bolletta.
R.1. Il distributore. Infatti, anche se il cliente cambia fornitore, la lettura del contatore continuerà ad essere eseguita dall'impresa di distribuzione con periodicità dallo stesso definita. Sarà invece la società di vendita a calcolare l'importo dovuto dal cliente per l'energia consumata e ad emettere la relativa bolletta.
Cosa succede se i consumi da me dichiarati tramite l'auto-lettura sono diversi rispetto a quelli effettivi?
UTILITA' deve attenersi ai dati relativi ai consumi effettivi del cliente che verranno comunicati dal distributore locale. La fatturazione, infatti, avverrà solitamente sulla base di tali informazioni. Solo qualora tali dati non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base del consumo annuo comunicato dal distributore o, in mancanza di tale dato, sulla base della spesa annua dichiarata dal cliente al momento della stipula del contratto. Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal distributore locale, UTILITA' effettuerà gli eventuali conguagli.
UTILITA' deve attenersi ai dati relativi ai consumi effettivi del cliente che verranno comunicati dal distributore locale. La fatturazione, infatti, avverrà solitamente sulla base di tali informazioni. Solo qualora tali dati non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base del consumo annuo comunicato dal distributore o, in mancanza di tale dato, sulla base della spesa annua dichiarata dal cliente al momento della stipula del contratto. Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal distributore locale, UTILITA' effettuerà gli eventuali conguagli.
COME PASSARE AD UTILITA'
Come faccio a cambiare società di vendita, passando ad UTILITA'?
Cambiare fornitore è semplice. E' possibile farlo in qualunque momento e non comporta costi aggiuntivi. E' sufficiente firmare il contratto di fornitura con UTILITA'. Sarà UTILITA', in quanto nuova società di vendita, che si occuperà di disdire il vecchio contratto comunicando all'attuale fornitore e al Distributore Locale il recesso del cliente. Il passaggio ad UTILITA' non comporta alcun intervento sugli impianti né un cambiamento del contatore. Inoltre, nel passaggio da una società di vendita a UTILITA', non vi è alcuna interruzione della fornitura.
Cambiare fornitore è semplice. E' possibile farlo in qualunque momento e non comporta costi aggiuntivi. E' sufficiente firmare il contratto di fornitura con UTILITA'. Sarà UTILITA', in quanto nuova società di vendita, che si occuperà di disdire il vecchio contratto comunicando all'attuale fornitore e al Distributore Locale il recesso del cliente. Il passaggio ad UTILITA' non comporta alcun intervento sugli impianti né un cambiamento del contatore. Inoltre, nel passaggio da una società di vendita a UTILITA', non vi è alcuna interruzione della fornitura.
Passando ad UTILITA', mi viene restituito il deposito cauzionale corrisposto al mio precedente fornitore? Se sì, in che modalità e dove posso verificarne il relativo ammontare?
Sì, passando ad UTILITA' il cliente rientrerà in possesso del deposito cauzionale versato al suo precedente fornitore (per visualizzare l'importo esatto, il cliente deve consultare la sua attuale bolletta). L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito dall'attuale fornitore, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura. Nel passaggio a UTILITA', ai fini dell'attivazione, non è richiesto il versamento di alcuna cauzione.
Sì, passando ad UTILITA' il cliente rientrerà in possesso del deposito cauzionale versato al suo precedente fornitore (per visualizzare l'importo esatto, il cliente deve consultare la sua attuale bolletta). L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito dall'attuale fornitore, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura. Nel passaggio a UTILITA', ai fini dell'attivazione, non è richiesto il versamento di alcuna cauzione.
Che preavviso devo dare per recedere dal contratto con la vecchia società di vendita?
In conformità con la tempistica fissata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.), il termine per il preavviso è di 1 mese per i clienti che non hanno mai cambiato fornitore di energia elettrica. Tale termine, per i clienti che hanno già cambiato almeno una volta il fornitore, passerà a 3 mesi per contatori alimentati in bassa tensione e a 6 mesi per contatori alimentati in media tensione. Inoltre, sarà UTILITA' - senza oneri aggiuntivi – a dare comunicazione di recesso dal contratto alla vecchia società di vendita.
In conformità con la tempistica fissata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.), il termine per il preavviso è di 1 mese per i clienti che non hanno mai cambiato fornitore di energia elettrica. Tale termine, per i clienti che hanno già cambiato almeno una volta il fornitore, passerà a 3 mesi per contatori alimentati in bassa tensione e a 6 mesi per contatori alimentati in media tensione. Inoltre, sarà UTILITA' - senza oneri aggiuntivi – a dare comunicazione di recesso dal contratto alla vecchia società di vendita.
Come faccio a rinnovare il contratto?
Decorsi 12 mesi dalla data di inizio della somministrazione della fornitura con UTILITA', il contratto viene rinnovato tacitamente per un ulteriore anno e allo stesso modo per gli anni a seguire.
Qualora il Cliente non intendesse rinnovarlo, può inviare recesso mediante raccomanda A.R.
RECAPITO UTILITA' PER COMUNICAZIONI:
UTILITA' S.p.A.,
Via A. Canova 19, 20145 Milano (MI).
Decorsi 12 mesi dalla data di inizio della somministrazione della fornitura con UTILITA', il contratto viene rinnovato tacitamente per un ulteriore anno e allo stesso modo per gli anni a seguire.
Qualora il Cliente non intendesse rinnovarlo, può inviare recesso mediante raccomanda A.R.
RECAPITO UTILITA' PER COMUNICAZIONI:
UTILITA' S.p.A.,
Via A. Canova 19, 20145 Milano (MI).
Le condizioni economiche del contratto potranno subire delle modifiche nel tempo?
Decorsi 12 mesi dalla data di inizio della somministrazione della fornitura, UTILITA' potrà variare le condizioni economiche per l'anno successivo comunicandole al Cliente entro 60 giorni antecedenti la scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata A.R. o allegando tale lettera direttamente alla bolletta. Alla ricezione di tale comunicazione, il Cliente avrà 15 giorni di tempo per valutarle. Qualora volesse accettarle il Cliente non dovrà fare nulla se non conservare la comunicazione allegandola al contratto in essere. UTILITA' in tal caso considererà tacitamente accettate le nuove condizioni proposte. Qualora invece il Cliente NON volesse accettarle (nei 15 giorni a disposizione per la valutazione) dovrà inviare recesso ad UTILITA' mediante raccomanda A.R. che dovrà pervenire alla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di UTILITA'.
INDIRIZZO UTILITA' PER COMUNICAZIONI:
UTILITA' S.p.A.,
Via A. Canova 19, 20145 Milano (MI).
Decorsi 12 mesi dalla data di inizio della somministrazione della fornitura, UTILITA' potrà variare le condizioni economiche per l'anno successivo comunicandole al Cliente entro 60 giorni antecedenti la scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata A.R. o allegando tale lettera direttamente alla bolletta. Alla ricezione di tale comunicazione, il Cliente avrà 15 giorni di tempo per valutarle. Qualora volesse accettarle il Cliente non dovrà fare nulla se non conservare la comunicazione allegandola al contratto in essere. UTILITA' in tal caso considererà tacitamente accettate le nuove condizioni proposte. Qualora invece il Cliente NON volesse accettarle (nei 15 giorni a disposizione per la valutazione) dovrà inviare recesso ad UTILITA' mediante raccomanda A.R. che dovrà pervenire alla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di UTILITA'.
INDIRIZZO UTILITA' PER COMUNICAZIONI:
UTILITA' S.p.A.,
Via A. Canova 19, 20145 Milano (MI).
Che cos'è la Scheda di Riepilogo dei Corrispettivi allegata alla documentazione?
E' la scheda che permette di prendere facilmente visione delle principali caratteristiche dell'offerta.
E' la scheda che permette di prendere facilmente visione delle principali caratteristiche dell'offerta.
NORME DI SICUREZZA
Cosa bisogna fare se si avverte odore di gas?
- Aprire immediatamente porte e finestre per aerare l'ambiente creando correnti d'aria;
- Chiudere il rubinetto del contatore del gas;
- Spegnere altre fiamme eventualmente accese;
- Non azionare interruttori elettrici quali luci, campanelli, ecc. ;
- Non accendere assolutamente fiamme;
- Non usare telefoni interni all'abitazione/edificio (né di rete fissa né mobili);
- Chiamare il Pronto Intervento da un telefono esterno all'edificio.

